Art. 6
Affari amministrativi
In vigore dal 11 apr 1993
1. All'ufficio affari amministrativi sono attribuite le seguenti competenze:
a) gli affari generali nonché, in coordinamento con il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli affari relativi al personale;
b) gli adempimenti di natura finanziaria e contabile relativi alle attività strumentali del Dipartimento, nonché la stipula di contratti e convenzioni e tenuta del relativo repertorio;
c) la provvista, la manutenzione e la gestione dei beni strumentali allo svolgimento delle attività del Dipartimento e la gestione dei servizi generali.
2. L'Ufficio comprende i seguenti settori:
a) affari generali e del personale;
b) affari contabili e finanziari.
3. Ai procedimenti relativi allo stato giuridico del personale, nonché al pagamento delle retribuzioni e delle spese fisse ed accessorie, provvede il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-6