Art. 4
Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali
In vigore dal 11 apr 1993
1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
2. Il Dipartimento provvede:
a) allo svolgimento, attraverso i Servizi, dell'attività conoscitiva di cui all' della legge;
b) alla organizzazione ed alla gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza;
c) all'attività di documentazione e di diffusione dei dati raccolti e della elaborazione degli stessi;
d) allo svolgimento, attraverso l'ufficio affari amministrativi, dei compiti di cui all', comma 1.
3. Il Dipartimento svolge inoltre le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri provvedendo, in particolare, agli adempimenti riguardanti:
a) le proposte al Comitato degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività dei Servizi, ai sensi dell', comma 3, della legge;
b) la predisposizione di criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attività conoscitiva svolta dai Servizi;
c) le proposte al Comitato per l'assegnazione ai Servizi dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge;
d) l'informazione al Comitato sull'attività del Dipartimento e dei singoli Servizi.
4. Il Dipartimento è articolato nei Servizi, nell'ufficio affari amministrativi e nell'ufficio per il sistema informativo unico.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-4