Art. 3
Coordinamento delle attività
In vigore dal 11 apr 1993
1. Il consiglio dei direttori di cui all', comma 7, della legge, assicura:
a) il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche degli organismi rappresentati nel Consiglio;
b) l'armonizzazione dell'attività degli organismi di cui alla lettera a) con quella delle strutture tecniche, operanti in analoghi settori, delle regioni a statuto speciale ed ordinario, delle prov- ince autonome di Trento e Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei consorzi di bonifica ed irrigazione e dei consorzi di bacino imbrifero montano.
2. La funzione di cui alla lettera b) del comma 1 è svolta con il concorso delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alle sedute del consiglio stesso. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, a fornire al consiglio dei direttori le informazioni sulla consistenza e sulle modalità di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti da esse stesse e dagli altri enti indicati nella lettera b) citata ed i rispettivi programmi di attività.
3. Il presidente del consiglio dei direttori può convocare i consigli scientifici e altri organi collegiali di consulenza tecnico- scientifica degli organismi rappresentati nel consiglio dei direttori per sottoporre agli stessi specifici quesiti.
4. Le funzioni di segreteria tecnica del consiglio dei direttori sono svolte dal Dipartimento di cui all'.
5. I Servizi collaborano con il Servizio nazionale della protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-3