Art. 2
Il Comitato dei Ministri
In vigore dal 11 apr 1993
1. Fatte salve le altre competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri di cui all' della legge, nell'ambito del potere di alta vigilanza, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi ai sensi dell', comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera d), della legge.
2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-2