Art. 7

Consiglio scientifico

In vigore dal 11 apr 1993
1. Presso il Dipartimento è istituito il consiglio scientifico quale organo di consulenza permanente. Il consiglio è composto dal capo del Dipartimento, che lo presiede, dai direttori dei Servizi, dai presidenti dei gruppi nazionali di protezione civile di cui all'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e da venti membri scelti tra professori universitari competenti nelle materie attinenti ai Servizi o tra altri esperti particolarmente qualificati. 2. Il consiglio scientifico è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri. 3. Ai membri del consiglio scientifico si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il consiglio scientifico è convocato dal presidente e si esprime sulle linee programmatiche del Dipartimento e su ogni quesito di carattere tecnico e scientifico sottopostogli dal medesimo o dai direttori dei servizi. 5. Per l'esame di problemi specifici possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro nonché invitati alle sedute del consiglio scientifico professori universitari ed esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare. 6. La durata in carica dei membri del consiglio scientifico è fissata in quattro anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-7

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