Art. 9

Attribuzione di funzioni

In vigore dal 11 apr 1993
1. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attività del Dipartimento, svolgendo, altresì, le funzioni di capo dell'ufficio per il sistema informativo unico. 2. I direttori dei Servizi predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività, conformemente agli atti di indirizzo e coordinamento di cui all', comma 3, della legge, e ne curano l'esecuzione. 3. Le funzioni vicarie, per i casi di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad uno dei direttori dei Servizi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-9

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