Art. 5

Sistema informativo unico

In vigore dal 11 apr 1993
1. Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle banche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi. 2. Al sistema informativo unico sono trasmessi, secondo le modalità stabilite ai sensi dell', comma 3, della legge, i dati inerenti all'attività conoscitiva di cui all', comma 1, della legge, rilevati dagli altri organismi rappresentati nel consiglio dei direttori, dai soggetti di cui all', comma 4, della legge e dagli altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo. 3. La rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza è costituita dalle reti di rilevamento e sorveglianza dei Servizi, ed è strumento per lo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui all' della legge. 4. Il Dipartimento organizza, gestisce e coordina il sistema informativo unico, nel quale confluiranno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell', comma 5, della legge, le iniziative relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, nonché la rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza e definisce con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. 5. Le informazioni contenute nel sistema informativo unico appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate dal Dipartimento per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 6. Il capo del Dipartimento, ai fini dell'accertamento della congruenza con i programmi di ottimizzazione del sistema di monitoraggio del territorio, nonché della corrispondenza agli stand- ards tecnico-funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri, esprime parere, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti i direttori dei Servizi, sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza non inserite nella rete nazionale integrata di rilevamento e sull'ampliamento e l'integrazione di reti già esistenti. 7. L'ufficio per il sistema informativo unico comprende i seguenti settori: a) informatica e telematica; b) documentazione; c) biblioteca. 8. Il capo del Dipartimento può avvalersi, per le questioni concernenti il sistema informativo unico, di esperti e consiglieri di cui all' e rientranti nel contingente dallo stesso determinato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-5

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