Art. 6 · Affari amministrativi

Art. 6

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Affari amministrativi

In vigore dal 11 apr 1993
1. All'ufficio affari amministrativi sono attribuite le seguenti competenze: a) gli affari generali nonché, in coordinamento con il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli affari relativi al personale; b) gli adempimenti di natura finanziaria e contabile relativi alle attività strumentali del Dipartimento, nonché la stipula di contratti e convenzioni e tenuta del relativo repertorio; c) la provvista, la manutenzione e la gestione dei beni strumentali allo svolgimento delle attività del Dipartimento e la gestione dei servizi generali. 2. L'Ufficio comprende i seguenti settori: a) affari generali e del personale; b) affari contabili e finanziari. 3. Ai procedimenti relativi allo stato giuridico del personale, nonché al pagamento delle retribuzioni e delle spese fisse ed accessorie, provvede il Dipartimento degli affari generali e del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-6