Titolo II
Art. 15
In vigore dal 10 apr 1993
1. Entro centottanta giorni dalla data del trasferimento per mobilità, l'amministrazione, l'ente o la gestione previdenziale di provenienza, cui spetta a seconda dei casi, versa all'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l'importo dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto teoricamente liquidabile all'interessato alla stessa data del trasferimento. Per i trasferimenti già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il versamento dovrà effettuarsi entro un anno da tale data.
2. All'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale di destinazione devono essere, inoltre, trasmessi, a cura dell'amministrazione, dell'ente o della gestione previdenziale di provenienza, il prospetto analitico degli elementi di calcolo del trattamento che forma oggetto del versamento di cui al comma 1, unitamente allo stato matricolare, al certificato di servizio o all'eventuale documento equipollente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-15