Titolo I›Capo II
Art. 11
In vigore dal 10 apr 1993
1. Sulla domanda di valutazione di servizi e periodi ai fini del trattamento di quiescenza, presentata dal dipendente che abbia esercitato la facoltà di opzione di cui all' della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede l'ufficio competente, secondo lo stesso criterio stabilito al comma 1 dell'.
2. Il recupero rateale degli oneri eventualmente addebitati in dipendenza del computo di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza, viene effettuato, in favore della gestione pensionistica interessata, mediante trattenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione, a cura dell'amministrazione o dell'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-11