Titolo II

Art. 14

In vigore dal 10 apr 1993
1. L'amministrazione o l'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità provvedono, per conto della gestione previdenziale di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo per riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi, adottati nei confronti del dipendente trasferito. 2. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete secondo le modalità stabilite da quest'ultima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-14

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