Titolo II

Art. 12

In vigore dal 10 apr 1993
1. Nei confronti del personale interessato ai processi di mobilità previsti dall' della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, le disposizioni vigenti, per i dipendenti dell'amministrazione o dell'ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o del corrispondente trattamento di fine servizio o di fine rapporto o dell'eventuale analogo trattamento comunque denominato. 2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, il personale trasferito per mobilità in base alle disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, è iscritto alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di destinazione dalla data in cui è avvenuto il trasferimento, secondo le norme del relativo ordinamento. 3. In ogni caso, dalla data dell'avvenuto trasferimento cessa l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di provenienza ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l'amministrazione o l'ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-12

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