Titolo II
Art. 13
In vigore dal 10 apr 1993
1. Salvo quanto stabilito dall', ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione dell'ammontare dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato o del trattamento di fine rapporto, spettante, all'atto della cessazione dal servizio, in base all'ordinamento vigente presso l'amministrazione o l'ente di destinazione, ai sensi dell', comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in aggiunta all'anzianità relativa al servizio prestato dopo il trasferimento, si computa l'intera anzianità utile già maturata, secondo le norme dell'ordinamento vigente presso l'amministrazione o ente di provenienza. L'anzianità maturata fino alla data del trasferimento deve essere espressa in anni, mesi e giorni e non è suscettibile di arrotondamento.
2. La contribuzione deve essere versata, a cura dell'amministrazione o dell'ente anzidetti, alla gestione previdenziale cui compete, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.
3. Qualora l'ordinamento dell'amministrazione o dell'ente di destinazione preveda più di un trattamento di fine servizio, l'anzianità maturata nell'amministrazione di provenienza è valutata una sola volta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-13