Titolo I›Capo II
Art. 10
In vigore dal 10 apr 1993
1. Nei confronti del dipendente che abbia esercitato la facoltà di opzione e nei confronti dei relativi aventi causa nel caso di decesso, l'amministrazione competente provvede a liquidare il trattamento di quiescenza spettante. A tale ufficio sono trasmessi, a cura dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza del dipendente, il provvedimento di collocamento a riposo o il certificato di morte, lo stato matricolare o il certificato di servizio o documento equipollente, aggiornato con l'indicazione degli elementi pensionabili della retribuzione utili secondo l'ordinamento vigente presso la gestione pensionistica competente e l'eventuale domanda di pensione, ove richiesta in base all'ordinamento stesso, nonché tutti gli altri documenti occorrenti.
2. L'invio dei documenti avviene entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di collocamento a riposo o dall'acquisizione del certificato di morte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-10