Titolo ICapo II

Art. 7

In vigore dal 10 apr 1993
1. La domanda di opzione deve essere presentata all'amministrazione o all'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità. Sono valide le domande di opzione già presentate nei termini. 2. La domanda di opzione può essere presentata dal dipendente una sola volta ed irrevocabilmente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-7

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