Titolo I›Capo I
Art. 4
In vigore dal 10 apr 1993
1. Ai fini di cui agli , dopo l'avvenuto trasferimento, l'amministrazione di provenienza trasmette gli atti, provvedimenti e relativa documentazione, comprovanti il servizio, di ruolo e non di ruolo, utile ai fini di quiescenza, eventuali riscatti, computi, riunioni e ricongiunzioni, e comunque, una certificazione, riassuntiva di tutte le notizie utili. Le amministrazioni di destinazione pongono in essere tutte le procedure dirette a inserire i nuovi dipendenti nelle rispettive gestioni previdenziali.
2. Qualora, a seguito del trasferimento, non sia rinvenibile nell'ordinamento dell'amministrazione di destinazione una normativa applicabile per il computo di servizi e periodi relativi al pregresso rapporto, si applica il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-4