Titolo I›Capo I
Art. 3
In vigore dal 10 apr 1993
1. Nel caso di trasferimento da e verso amministrazioni, aziende ed enti dove il trattamento di quiescenza e gli istituti connessi sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano le disposizioni medesime.
2. Nel caso di trasferimento da o verso amministrazioni od enti nei quali i dipendenti sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS e negli eventuali fondi integrativi da quest'ultimo gestiti, in applicazione del comma 2 dell' della legge 29 dicembre 1988, n. 554, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio già prestato avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'amministrazione od ente di destinazione con le modalità e nella misura di cui all' della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-3