Titolo I›Capo I
Art. 2
In vigore dal 10 apr 1993
1. Ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, si considerano complessivamente il servizio prestato dopo il trasferimento e quello reso con iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione od ente di provenienza, ivi compresi i servizi ed i periodi già riconosciuti utili o, comunque, già valutabili presso quest'ultima gestione secondo le norme del relativo ordinamento.
2. L'amministrazione e l'ente presso cui è avvenuto il trasferimento per mobilità provvedono, per conto della gestione pensionistica di provenienza, al recupero rateale, mediante trattenute a carico dello stipendio, paga o retribuzione, del contributo del riscatto e degli altri oneri eventualmente addebitati all'interessato a seguito di provvedimenti relativi al computo di servizi e periodi adottati nei confronti del dipendente trasferito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-2