Titolo II
Art. 17
In vigore dal 10 apr 1993
1. Per le ipotesi in cui presso l'amministrazione o l'ente di destinazione debba osservarsi la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall' della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento, teoricamente spettante all'atto del trasferimento, si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto spettante per il nuovo rapporto di servizio. È fatta salva l'applicazione dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-17