Titolo II

Art. 19

In vigore dal 10 apr 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-19

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