§ 5
Art. 306
(Art. 114 Cod. Str.) Norme di richiamo
In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.)
(Norme di richiamo)
1. Alle macchine operatrici, di cui all' del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
a) (velocità teorica ed effettiva);
b) (dispositivo supplementare);
c) (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali;
d) (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine);
e) , commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
f) , commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
g) (dispositivo di sterzo);
h) (fascia d'ingombro);
i) , commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
l) (dispositivi di segnalazione acustica);
m) (dispositivo retrovisore);
n) (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
o) (inquinamento da gas di scarico);
p) (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
q) , commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
r) , commi 1 e 3 (carta di circolazione).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-306