§ 5

Art. 306

(Art. 114 Cod. Str.) Norme di richiamo

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Norme di richiamo) 1. Alle macchine operatrici, di cui all' del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: a) (velocità teorica ed effettiva); b) (dispositivo supplementare); c) (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali; d) (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); e) , commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione); f) , commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante); g) (dispositivo di sterzo); h) (fascia d'ingombro); i) , commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); l) (dispositivi di segnalazione acustica); m) (dispositivo retrovisore); n) (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate); o) (inquinamento da gas di scarico); p) (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori); q) , commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo); r) , commi 1 e 3 (carta di circolazione).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-306

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