§ 3
Art. 293
(Art. 108 Cod. Str.) Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica
delle macchine agricole)
1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all' del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
b) generalità del proprietario;
c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
d) numero del telaio del veicolo;
e) caratteristiche tecniche del veicolo.
2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
b) numero del telaio del veicolo;
c) caratteristiche tecniche del veicolo.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-293