§ 3

Art. 293

(Art. 108 Cod. Str.) Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole) 1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all' del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista); b) generalità del proprietario; c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); d) numero del telaio del veicolo; e) caratteristiche tecniche del veicolo. 2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); b) numero del telaio del veicolo; c) caratteristiche tecniche del veicolo. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-293

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