§ 3
Art. 292
(Art. 107 Cod. Str.) Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Macchine agricole operatrici trainate
escluse dall'accertamento dei requisiti)
1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell', comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:
a) gli aratri;
b) le seminatrici;
c) gli erpici.
2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-292