§ 2
Art. 287
(Art. 106 Cod. Str.) Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso.
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di
traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso).
1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.
2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le rela- tive verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-287