§ 3

Art. 291

(Art. 107 Cod. Str.) Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole) 1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all' del codice, concernono il controllo: 1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore; 1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti; 1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi; 1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola; 1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti; 1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici; 1.7. degli organi di traino se presenti; 1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe; 1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari. 2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo: 2.1. della potenza del motore di trazione; 2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo; 2.3. del serbatoio/i del combustibile; 2.4. dell'opacità dei fumi di scarico; 2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente; 2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente; 2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore; 2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento; 2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici; 2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; 2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti; 2.12. del dispositivo di segnalazione acustica; 2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico; 2.14. dei dispositivi retrovisori; 2.15. del dispositivo di sterzo; 2.16. del dispositivo di rimorchio; 2.17. del dispositivo di retromarcia; 2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza; 2.19. della presa di forza; 2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi; 2.21. della massa rimorchiabile; 2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate. 3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all' del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino. 4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia. 5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le rela- tive procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-291

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