§ 3
Art. 291
(Art. 107 Cod. Str.) Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole
In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.)
(Verifiche e prove
per l'omologazione delle macchine agricole)
1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all' del codice, concernono il controllo:
1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;
1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;
1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi;
1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola;
1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti;
1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici;
1.7. degli organi di traino se presenti;
1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;
1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.
2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo:
2.1. della potenza del motore di trazione;
2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo;
2.3. del serbatoio/i del combustibile;
2.4. dell'opacità dei fumi di scarico;
2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente;
2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente;
2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore;
2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;
2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici;
2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote;
2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;
2.12. del dispositivo di segnalazione acustica;
2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico;
2.14. dei dispositivi retrovisori;
2.15. del dispositivo di sterzo;
2.16. del dispositivo di rimorchio;
2.17. del dispositivo di retromarcia;
2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza;
2.19. della presa di forza;
2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi;
2.21. della massa rimorchiabile;
2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.
3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all' del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.
4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia.
5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le rela- tive procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-291