§ 4
Art. 295
(Art. 111 Cod. Str.) Revisione delle macchine agricole in circolazione
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Revisione delle macchine agricole in circolazione)
1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-295