§ 5
Art. 297
(Art. 114 Cod. Str.) Campo di visibilità delle macchine operatrici
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Campo di visibilità delle macchine operatrici)
1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all' del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-297