Art. 108
(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso di precedenza
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Segnali di preavviso di precedenza)
1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocità superiore a quello stabilito dall', comma 1 del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina della circolazione.
2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali è riportata la configurazione topografica dell'intersezione.
3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto è inserita nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso.
4. Sulle strade di cui al comma 1, allorchè esistano altre intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante la relativa distanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-108