§ 4

Art. 142

(Art. 40 Cod. Str.) Strisce di raccordo

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Strisce di raccordo) 1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie. 2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2% per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui ciò risultasse impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. II.429). 3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate mediante zebratura. 4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole posti entro la carreggiata devono essere realizzate come indicato in figura II.430.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-142

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