Titolo IV
Art. 309
(Art. 116 Cod. Str.) Annotazione del gruppo sanguigno
In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.)
(Annotazione del gruppo sanguigno)
1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.
2. Gli estremi del gruppo sanguigno... sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall' del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-309