§ 5

Art. 304

(Art. 114 Cod. Str.) Revisione delle macchine operatrici in circolazione

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Revisione delle macchine operatrici in circolazione) 1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse. 2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-304

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