§ 5

Art. 303

(Art. 114 Cod. Str.) Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi 1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa. 2. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all' non superi i seguenti limiti: a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. 3. Le masse indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, purchè la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Più o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-303

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo