Titolo III›Capo I
Art. 210
(Art. 57 Cod. Str.) Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Velocità teorica ed effettiva
delle macchine agricole semoventi)
1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all' del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall' del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-210