Titolo III›Capo I
Art. 213
(Art. 58 Cod. Str.) Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Disciplina dei mezzi di movimentazione
destinati ad operare nelle aree portuali)
1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.
2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all', comma 2, lettera c), del codice.
3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-213