Art. 213 · (Art. 58 Cod. Str.) Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali
Titolo IIICapo I

Art. 213

353 / 409

(Art. 58 Cod. Str.) Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali) 1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche. 2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all', comma 2, lettera c), del codice. 3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-213