§ 2

Art. 280

(Art. 106 Cod. Str.) Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Livelli sonori delle macchine agricole semoventi) 1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. 2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell' della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità. 4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-280

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