Titolo III
Art. 15
A r t i f i c i
In vigore dal 11 feb 1993
1. Gli artifici illuminanti e da segnalazione, in dotazione speciale di reparto, impiegabili con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio, sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati.
2. Gli artifici lacrimogeni e nebbiogeni si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela ad effetto neutralizzante reversibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-15