Titolo II
Art. 10
Pistola semiautomatica
In vigore dal 11 feb 1993
1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:
- calibro: 9 parabellum;
- chiusura: stabile;
- ripetizione: semiautomatica;
- alimentazione: serbatoio mobile;
- capacità caricatore: non inferiore a otto cartucce;
- azione: singola ovvero singola e doppia;
- sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane, automatica mediante blocco del percussore;
- tacca di mira fissa;
- lunghezza canna: da 100 a 140 mm;
- peso in ordine di impiego: non superiore a 1300 grammi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-10