Titolo I›Capo III
Art. 9
Armamento speciale di reparto
In vigore dal 11 feb 1993
1. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative straordinarie e, comunque, tali da non poter essere sostenute o contrastate con i normali mezzi.
2. L'armamento speciale di reparto è costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifici e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche indicate negli oltrechè dei dispositivi previsti nell' i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
3. L'impiego di dette armi è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di idoneità; in situazioni di grave necessità e di urgenza l'autorità dirigente può disporne l'impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione purchè esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-9