Titolo III
Art. 13
Fucile o carabina ad anima rigata
In vigore dal 11 feb 1993
1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
- calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
- chiusura: stabile o metastabile o a massa;
- ripetizione: semiautomatica o automatica;
- alimentazione: serbatoio mobile;
- capacità del caricatore: non inferiore a cinque cartucce;
- sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura;
- mire: registrabili, ottiche o notturne;
- lunghezza della canna: non inferiore a 30 cm;
- peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-13