Titolo III
Art. 16
Accessori di lancio
In vigore dal 11 feb 1993
1. I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di apposito dispositivo accessorio per il lancio di bombe o artifici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-16