Titolo IV›Capo I
Art. 19
A c c e s s o r i
In vigore dal 11 feb 1993
1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.
2. Le armi dotate degli accessori di cui al comma 1 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-19