Titolo V›Capo II
Art. 24
Radiazione dal servizio di armi e munizioni
In vigore dal 11 feb 1993
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, di modello o di altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per i servizi di istituto sono radiate dal servizio con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta dell'ufficio del personale.
2. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria può, altresì, disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-24