Titolo III

Art. 18

E s p l o s i v i

In vigore dal 11 feb 1993
1. Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-18

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