Titolo III
Art. 18
18 / 25E s p l o s i v i
In vigore dal 11 feb 1993
1. Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-18