Titolo III

Art. 11

Pistola mitragliatrice

In vigore dal 11 feb 1993
1. La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: - calibro: 9 parabellum; - chiusura: stabile o a massa; - ripetizione: semiautomatica e automatica; - alimentazione: serbatoio mobile; - capacità: da dieci a quaranta cartucce; - sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura; - mire: fisse/registrabili/ottiche/notturne; - lunghezza della canna: da 100 a 250 mm; - peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-11

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