Titolo III
Art. 11
Pistola mitragliatrice
In vigore dal 11 feb 1993
1. La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:
- calibro: 9 parabellum;
- chiusura: stabile o a massa;
- ripetizione: semiautomatica e automatica;
- alimentazione: serbatoio mobile;
- capacità: da dieci a quaranta cartucce;
- sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura;
- mire: fisse/registrabili/ottiche/notturne;
- lunghezza della canna: da 100 a 250 mm;
- peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-11