Titolo I›Capo II
Art. 4
Armamento di reparto
In vigore dal 11 feb 1993
1. L'armamento di reparto è costituito dalle armi necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché per l'addestramento, le esercitazioni o i servizi di rappresentanza e d'onore.
2. Le armi di reparto sono custodite nelle armerie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-4