Titolo I›Capo I
Art. 1
Generalità
In vigore dal 11 feb 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l', comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale dispone che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento;
Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Generalità
1. L'armamento del Corpo di polizia penitenziaria è adeguato e proporzionato all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all' della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non eccede le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-1