Titolo I›Capo II
Art. 3
Armamento individuale
In vigore dal 11 feb 1993
1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate d'ufficio nominativamente al personale del Corpo di polizia penitenziaria per tutta la durata del rapporto di servizio.
2. L'armamento individuale è costituito da una pistola di tipo e di modello stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e comunque corrispondenti alle caratteristiche di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-3