Art. 1 · Generalità
Titolo ICapo I

Art. 1

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Generalità

In vigore dal 11 feb 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l', comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale dispone che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento; Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: . Generalità 1. L'armamento del Corpo di polizia penitenziaria è adeguato e proporzionato all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all' della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non eccede le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-1